Informazioni per gli Amministratori Pubblici (a cura di Saverio Torre).

Saverio Torre (Intergruppo Autonomie locali) fornisce il materiale per alimentare queste pagine che desiderano offrire un contributo agli Amministratori Pubblici. Di questo lo ringrazio. Giovanni Saracco.

Sommario


Comunicato sui saggi di interesse per i finanziamenti a tasso fisso.

Si allega il documento con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha fissato i saggi di interesse per i finanziamenti a tasso fisso.

Fare click qui per accedere al documento.

20 febbraio 2004

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La scadenza per l'utilizzo del 8 per mille.

Rammentiamo che il 15 marzo c.a. sarà l'ultima data utile per la presentazione delle domande per l'utilizzazione delle quote 8 per mille dell'IRPEF.

Potete fare click qui per trovare:

  • il testo coordinato del DPR del 10 marzo 1998 n.76, con le modifiche e integrazioni del DPR 23 settembre 2002 n. 250;
  • le domande e le risposte più frequenti relative a detto utilizzo.
20 febbraio 2004

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Il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Nella gazzetta ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003 è stata pubblicata la circolare n. 1251 del 27 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti sulla finanziabilità dei debiti fuori bilancio.

Per comprendere i motivi di questa circolare occorre partire dall'art. 194 del testo unico degli enti locali che prevede la possibilità di riconoscere i debiti fuori bilancio secondo una specifica procedura indicata nell'articolo stesso. Al pagamento, stabilisce la norma, si provvede o con un piano di rateizzazione triennale o, attraverso il ricorso a mutuo, motivando, con adeguata documentazione, nella deliberazione consiliare di non avere altre risorse.

La deroga al principio dell'indebitamento solo per investimenti, fissato con legge ordinaria, è stata possibile in passato in quanto, come noto a tutti, la norma relativa non aveva valenza costituzionale.

Il suddetto principio, oggi invece, deriva dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha modificato l'art. 119 della Costituzione, stabilendo tra l'altro che: "i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni (...) possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento "; perciò attualmente non è più possibile l'intervento con legge ordinaria di modifica o di attenuazione del principio stesso.

Il rango di norma costituzionale ha, nel contempo, posto il problema di esaminare quali possibili profili di illegittimità costituzionale potessero derivare da tutte quelle disposizioni normative vigenti che consentono di ricorrere all'indebitamento per ragioni diverse dal finanziamento delle spese di investimento.

Il problema è stato affrontato dal legislatore ordinario e, infatti, con la finanziaria 2002 - legge 448/2001 - sono stati introdotti gli articoli 27 e 41.

Richiamando il brocardo latino "tempus regit actum" è stato chiarito, nel primo caso (comma 14 art.27) che gli enti locali e le regioni hanno facoltà di assumere mutui per il ripiano di disavanzi relativi agli esercizi 2000 e precedenti e per i contratti di servizio delle aziende di trasporto stipulati entro il 31.10.2001; mentre l'art.41, ultimo comma, afferma che è possibile assumere mutui per debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, nel caso di spese di parte corrente, destinati a debiti maturati anteriormente all'entrata in vigore della riforma costituzionale (8.11.01).

La materia che ha fatto maggiormente discutere, e non poteva essere diversamente nella considerazione delle rigidità di bilancio degli enti, è proprio quella relativa ai debiti fuori bilancio e in particolare alla possibilità di finanziare gli stessi con ricorso al mutuo.

Dalla formulazione letterale dell'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 è scaturito sia il dibattito sulla previsione di debiti fuori bilancio per spese di investimento sia quale concetto attribuire al termine "maturati" in caso di debiti per spese correnti.

A questa prima norma si sono, poi, aggiunte quelle della finanziaria 2003, cioè l'art.30, comma 15, che stabilisce la nullità degli atti di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento adottati in violazione dell'art.119 della Costituzione e l'art. 23, comma 5, legge n.289/92 che stabilisce la trasmissione agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento del debito.

Le nuove norme hanno ulteriormente rafforzato la necessità di formare un orientamento comune tra i vari soggetti (amministrazioni centrali, territoriali e locali) coinvolti, ad evitare successive responsabilità.

La prima pronuncia compiuta è venuta dall'Osservatorio sulla finanza locale e sulla quale si basa l'attuale circolare della Cassa deposti e prestiti.

L'Osservatorio, dopo aver precisato che si possono identificare sia debiti derivanti da spesa di investimento che da spesa corrente, si è soffermato sul concetto di "maturati" per questi ultimi con le seguenti precisazioni.

(1). Debiti fuori bilanci per coprire spese di investimento

Per tali debiti sembra possibile ricorrere all'indebitamento, anche oltre il termine dell' 8 novembre 2001, trattandosi di un'operazione legittimata sia dall'art. 119 della Costituzione che ammette il ricorso all'indebitamento esclusivamente per le spese di investimento sia dall'art.41, comma 4 della legge 448/2001 che pone il limite temporale dell'8.11.2001 solo con riferimento all'assunzione dei mutui per il finanziamento di spese di parte corrente derivanti da debiti fuori bilancio.

(2). Debiti fuori bilancio per coprire spese di parte corrente.

Per questa categoria di debiti è fondamentale individuare il momento in cui gli stessi devono ritenersi maturati, ai fini della loro collocazione temporale con riguardo alla data dell'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001.

Secondo un'interpretazione letterale - con richiamo ai principi dei diritto civile- i debiti devono ritenersi maturati nei momento in cui sussistono tutti gli elementi per procedere all'adempimento dell'obbligazione. Quindi si ritengono maturati tutti quei debiti in relazione ai quali siano intervenuti tutti gli elementi che permettano di qualificarli certi, liquidi ed esigibili.

In particolare, con riguardo al processo civile di cognizione che inteso all'accertamento del rapporto giuridico controverso, la pronuncia del giudice accerta il diritto e si accompagna alla condanna di chi lo ha violato. La sentenza di condanna a pagare la somma dovuta costituisce il presupposto per l'eventuale successivo processo di esecuzione (c. d. titolo esecutivo,). Con il deposito la sentenza resa pubblica e, se munita della formula esecutiva, diventa in quei momento titolo esecutivo e permette di qualificare il debito certo, liquido ed esigibile.

Sulla base di queste elaborazioni, oggi, la Cassa deposti e prestiti emana le sue direttive (integrate con un ulteriore comunicato pubblicato sia nel sito dell'Istituto che in G.U.) fornendo le necessarie informazioni ed integrazioni in merito alla procedura per ottenere il finanziamento di queste voci di spesa.

In particolare gli enti sono chiamati ad integrare l'attestazione che trasmettono per ottenere la cosiddetta adesione di massima con alcuni punti specifici dai quali l'istituto, nella sua istruttoria, possa desumere che:
  • sia stata adottata la delibera di riconoscimento del debito;
  • l'indicazione specifica sulla tipologia di debito, se per spesa di investimento ovvero se per spesa corrente, l'ulteriore precisazione in merito a debiti maturati in modo certo, liquido ed esigibile anteriormente all'8/l 1/2001;
  • nella dichiarazione dovrà risultare che nella delibera di riconoscimento, in ottemperanza al comma 3 deIl'art.194 del TUEL, sia stata dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.
Dovrà inoltre essere trasmessa copia conforme all'originale della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Infine, considerato che l'utilizzo di un mutuo già concesso per altra opera deve essere specificamente autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti attraverso l'istituto della devoluzione oggettiva, , in quanto configurato come una concessione di mutuo, la Cassa chiarisce che la stessa integrazione dichiarativa sarà dovuta anche in caso di devoluzione del mutuo.

La circolare precisa anche che per quanto riguarda i disavanzi nel settore del trasporto pubblico locale, stante quanto disposto dall'art.27 della legge 448/01, è possibile ricorrere a mutui per il finanziamento dei deficit dei bilanci delle aziende di trasporto relativi all'esercizio 2000 e precedenti oppure per finanziare oneri derivanti da contratti di servizio stipulati prima del 31 ottobre 2002.

Ai fini dell'erogazione dei soli finanziamenti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti per finanziare le sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lettera a) Dlgs n. 267/00) dovrà essere attestato:
  • che dopo la concessione del mutuo non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza da cui è originato il debito per il quale è stato operato il riconoscimento;
  • che l'ente è obbligato ad erogare al creditore, entro 20 giorni dalla data di disponibilità, la somma ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti;
  • che l'ente si impegna a trasmettere alla Cassa, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l'intervenuto pagamento.
Il mancato rispetto dei termini comporta l'estinzione anticipata del mutuo per inadempimento.

Nonostante la complessità istruttoria, in un periodo come quello attuale di grande confusione non può che esprimersi apprezzamento per il valore delle pronunce esposte che, pur con gli inevitabili limiti interpretativi, danno comunque certezza ai comportamenti da adottare.

9 luglio 2003

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La nuova rinegoziazione della Cassa depositi e prestiti.

Sulla Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2003 n. 144 è stato è pubblicato il decreto del Ministro dell'economia che riapre la rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

E' opportuno ricordarsi che tramite provvedimenti legislativi e regolamentari vari il tasso di interesse applicato sullo stock di debito degli enti locali è stato portato dal 9% all'attuale 7% o al 6,5%.

A questa situazione si aggiunge l'attuale rinegoziazione.

L'attuale proposta di rinegoziazione riguarda i mutui concessi a comuni, province e comunità montane, con l'onere a carico della medesima tipologia di soggetti; i mutui scelti, tra cui sono da ricomprendere anche quelli già rinegoziati nel 1996, che si propongono alla rinegoziazione presentano alcune specifiche caratteristiche:
  • il tasso di interesse applicato è fisso e maggiore o uguale al 6%;
  • la vita residua del mutuo è maggiore o uguale a 10 anni;
  • il residuo debito al 1° luglio 2003 di ogni singolo mutuo è di 100.000,00 euro.
Le condizioni di rinegoziazione proposte sono un abbattimento del tasso di interesse di 100 punti base e un allungamento, della durata di ammortamento residua di 13 anni e 6 mesi, con effetto a partire dalla seconda metà dell'anno.

Questi miglioramenti vengono però accompagnati da un meccanismo di conversione al tasso di mercato. Infatti il 3 comma dell'art. 2 dispone che nel caso in cui il tasso EURIBOR a 6 mesi superasse la soglia del tasso fisso rinegoziato, si avrà una automatica trasformazione del mutuo a tasso variabile con l'aggiunta di uno spread di 30 punti base. A sua volta il mutuo ritornerebbe a tasso fisso nel caso in cui l'EURIBOR riscendesse sotto la soglia del tasso fisso rinegoziato.

La Cassa deposti e prestiti sta inviando, in questi giorni, le lettere con l'elenco dei mutui rinegoziabili, per ogni singolo mutuo l'indicazione del nuovo piano di ammortamento per permettere agli enti di fare la loro scelta, nonché l'indicazione della necessaria documentazione.

Gli enti dovranno aderire alla proposta entro il termine perentorio del 30 settembre 2003.

9 luglio 2003

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L'estinzione anticipata dei mutui con la cassa deposti e prestiti.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003 (G.U. n.144 DEL 24.6.03) viene interamente sostituito l'articolo 11 del decreto sulle procedure della Cassa depositi e prestiti. I precedenti istituti giuridici che comportavano variazioni dell'ammortamento sono stati unificati in un'unica fattispecie "l'estinzione anticipata".

I soggetti autorizzati ad attivare l'istituto della estinzione anticipata sono sia l'ente mutuatario che il pagatore della rata che la stessa Cassa depositi e prestiti in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare.

Il primo adempimento è costituito dal versamento della differenza tra il capitale erogato e quello ammortizzato che potrà essere in capo sia al soggetto mutuatario/pagatore che alla Cassa depositi e prestiti.

Dalla formulazione letterale del decreto per l'indennizzo occorre considerare:
  • essendo l'indennizzo commisurato al capitale erogato, per un mutuo in preammortamento non si deve corrispondere alcun indennizzo;
  • non si applica più alcuna penale per l'estinzione anticipata dei mutui a tasso variabile;
  • per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione anticipata alla pari nulla viene innovato;
  • l'indennizzo è previsto per i soli mutui a tasso fisso e va commisurato al capitale erogato; è questa una innovazione di sostanza rispetto alle precedenti modalità.
L'indennizzo è dovuto se esiste una differenza tra "la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento (--)" ed è pari alla differenza stessa.

Le rate di ammortamento residue vengono attualizzate attraverso i tassi, stabiliti mensilmente ai sensi del D.M. sui tassi del 28.2.03, cioè dovrebbe applicarsi l'equivalenza finanziaria per ciascuna durata.

Infine il quinto comma attribuisce, alla Cassa depositi e prestiti, la discrezionalità di individuare fattispecie eccezionali che possano giustificare la non applicazione dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata per cause non imputabili ai soggetti.

Per queste cause e per la procedura occorre attendere la tradizionale circolare dell'Istituto che verrà pubblicata sia sul sito dell'Istituto che in gazzetta ufficiale.

9 luglio 2003

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CdA Cassa Deposti e Prestiti del 29 luglio 2003 : Saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso.

Fai click qui per scaricare il documento con cui la CASSA DEPOSITI E PRESTITI ha determinato il saggio di interesse sui finanziamenti a tasso fisso. 9 luglio 2003

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ultimo aggiornamento il 20 febbraio 2004 scrivi al webmaster