Informazioni per gli Amministratori Pubblici (a cura di Saverio Torre). |
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Saverio Torre (Intergruppo Autonomie locali) fornisce il materiale per alimentare queste pagine che desiderano
offrire un contributo agli Amministratori Pubblici. Di questo lo ringrazio. Giovanni Saracco. | ||
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Sommario
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Comunicato sui saggi di interesse per i finanziamenti a tasso fisso.Si allega il documento con cui la Cassa Depositi e Prestiti ha fissato i saggi di interesse per i finanziamenti a tasso fisso.Fare click qui per accedere al documento. 20 febbraio 2004 La scadenza per l'utilizzo del 8 per mille.Rammentiamo che il 15 marzo c.a. sarà l'ultima data utile per la presentazione delle domande per l'utilizzazione delle quote 8 per mille dell'IRPEF.Potete fare click qui per trovare:
Il finanziamento dei debiti fuori bilancio.Nella gazzetta ufficiale n. 127 del 4 giugno 2003 è stata pubblicata la circolare n. 1251 del 27 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti sulla finanziabilità dei debiti fuori bilancio.Per comprendere i motivi di questa circolare occorre partire dall'art. 194 del testo unico degli enti locali che prevede la possibilità di riconoscere i debiti fuori bilancio secondo una specifica procedura indicata nell'articolo stesso. Al pagamento, stabilisce la norma, si provvede o con un piano di rateizzazione triennale o, attraverso il ricorso a mutuo, motivando, con adeguata documentazione, nella deliberazione consiliare di non avere altre risorse. La deroga al principio dell'indebitamento solo per investimenti, fissato con legge ordinaria, è stata possibile in passato in quanto, come noto a tutti, la norma relativa non aveva valenza costituzionale. Il suddetto principio, oggi invece, deriva dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 che ha modificato l'art. 119 della Costituzione, stabilendo tra l'altro che: "i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni (...) possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento "; perciò attualmente non è più possibile l'intervento con legge ordinaria di modifica o di attenuazione del principio stesso. Il rango di norma costituzionale ha, nel contempo, posto il problema di esaminare quali possibili profili di illegittimità costituzionale potessero derivare da tutte quelle disposizioni normative vigenti che consentono di ricorrere all'indebitamento per ragioni diverse dal finanziamento delle spese di investimento. Il problema è stato affrontato dal legislatore ordinario e, infatti, con la finanziaria 2002 - legge 448/2001 - sono stati introdotti gli articoli 27 e 41. Richiamando il brocardo latino "tempus regit actum" è stato chiarito, nel primo caso (comma 14 art.27) che gli enti locali e le regioni hanno facoltà di assumere mutui per il ripiano di disavanzi relativi agli esercizi 2000 e precedenti e per i contratti di servizio delle aziende di trasporto stipulati entro il 31.10.2001; mentre l'art.41, ultimo comma, afferma che è possibile assumere mutui per debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del TUEL, nel caso di spese di parte corrente, destinati a debiti maturati anteriormente all'entrata in vigore della riforma costituzionale (8.11.01). La materia che ha fatto maggiormente discutere, e non poteva essere diversamente nella considerazione delle rigidità di bilancio degli enti, è proprio quella relativa ai debiti fuori bilancio e in particolare alla possibilità di finanziare gli stessi con ricorso al mutuo. Dalla formulazione letterale dell'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 è scaturito sia il dibattito sulla previsione di debiti fuori bilancio per spese di investimento sia quale concetto attribuire al termine "maturati" in caso di debiti per spese correnti. A questa prima norma si sono, poi, aggiunte quelle della finanziaria 2003, cioè l'art.30, comma 15, che stabilisce la nullità degli atti di indebitamento per spese diverse da quelle di investimento adottati in violazione dell'art.119 della Costituzione e l'art. 23, comma 5, legge n.289/92 che stabilisce la trasmissione agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti dei provvedimenti di riconoscimento del debito. Le nuove norme hanno ulteriormente rafforzato la necessità di formare un orientamento comune tra i vari soggetti (amministrazioni centrali, territoriali e locali) coinvolti, ad evitare successive responsabilità. La prima pronuncia compiuta è venuta dall'Osservatorio sulla finanza locale e sulla quale si basa l'attuale circolare della Cassa deposti e prestiti. L'Osservatorio, dopo aver precisato che si possono identificare sia debiti derivanti da spesa di investimento che da spesa corrente, si è soffermato sul concetto di "maturati" per questi ultimi con le seguenti precisazioni. (1). Debiti fuori bilanci per coprire spese di investimento
Per tali debiti sembra possibile ricorrere all'indebitamento, anche oltre il termine dell' 8 novembre 2001, trattandosi di un'operazione legittimata sia dall'art. 119 della Costituzione che ammette il ricorso all'indebitamento esclusivamente per le spese di investimento sia dall'art.41, comma 4 della legge 448/2001 che pone il limite temporale dell'8.11.2001 solo con riferimento all'assunzione dei mutui per il finanziamento di spese di parte corrente derivanti da debiti fuori bilancio. (2). Debiti fuori bilancio per coprire spese di parte corrente.
Per questa categoria di debiti è fondamentale individuare il momento in cui gli stessi devono ritenersi maturati, ai fini della loro collocazione temporale con riguardo alla data dell'8 novembre 2001, data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001. In particolare gli enti sono chiamati ad integrare l'attestazione che trasmettono per ottenere la cosiddetta adesione di massima con alcuni punti specifici dai quali l'istituto, nella sua istruttoria, possa desumere che:
Infine, considerato che l'utilizzo di un mutuo già concesso per altra opera deve essere specificamente autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti attraverso l'istituto della devoluzione oggettiva, , in quanto configurato come una concessione di mutuo, la Cassa chiarisce che la stessa integrazione dichiarativa sarà dovuta anche in caso di devoluzione del mutuo. La circolare precisa anche che per quanto riguarda i disavanzi nel settore del trasporto pubblico locale, stante quanto disposto dall'art.27 della legge 448/01, è possibile ricorrere a mutui per il finanziamento dei deficit dei bilanci delle aziende di trasporto relativi all'esercizio 2000 e precedenti oppure per finanziare oneri derivanti da contratti di servizio stipulati prima del 31 ottobre 2002. Ai fini dell'erogazione dei soli finanziamenti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti per finanziare le sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lettera a) Dlgs n. 267/00) dovrà essere attestato:
Nonostante la complessità istruttoria, in un periodo come quello attuale di grande confusione non può che esprimersi apprezzamento per il valore delle pronunce esposte che, pur con gli inevitabili limiti interpretativi, danno comunque certezza ai comportamenti da adottare. 9 luglio 2003 La nuova rinegoziazione della Cassa depositi e prestiti.Sulla Gazzetta ufficiale del 24 giugno 2003 n. 144 è stato è pubblicato il decreto del Ministro dell'economia che riapre la rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.E' opportuno ricordarsi che tramite provvedimenti legislativi e regolamentari vari il tasso di interesse applicato sullo stock di debito degli enti locali è stato portato dal 9% all'attuale 7% o al 6,5%. A questa situazione si aggiunge l'attuale rinegoziazione. L'attuale proposta di rinegoziazione riguarda i mutui concessi a comuni, province e comunità montane, con l'onere a carico della medesima tipologia di soggetti; i mutui scelti, tra cui sono da ricomprendere anche quelli già rinegoziati nel 1996, che si propongono alla rinegoziazione presentano alcune specifiche caratteristiche:
Questi miglioramenti vengono però accompagnati da un meccanismo di conversione al tasso di mercato. Infatti il 3 comma dell'art. 2 dispone che nel caso in cui il tasso EURIBOR a 6 mesi superasse la soglia del tasso fisso rinegoziato, si avrà una automatica trasformazione del mutuo a tasso variabile con l'aggiunta di uno spread di 30 punti base. A sua volta il mutuo ritornerebbe a tasso fisso nel caso in cui l'EURIBOR riscendesse sotto la soglia del tasso fisso rinegoziato. La Cassa deposti e prestiti sta inviando, in questi giorni, le lettere con l'elenco dei mutui rinegoziabili, per ogni singolo mutuo l'indicazione del nuovo piano di ammortamento per permettere agli enti di fare la loro scelta, nonché l'indicazione della necessaria documentazione. Gli enti dovranno aderire alla proposta entro il termine perentorio del 30 settembre 2003. 9 luglio 2003 L'estinzione anticipata dei mutui con la cassa deposti e prestiti.Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003 (G.U. n.144 DEL 24.6.03) viene interamente sostituito l'articolo 11 del decreto sulle procedure della Cassa depositi e prestiti. I precedenti istituti giuridici che comportavano variazioni dell'ammortamento sono stati unificati in un'unica fattispecie "l'estinzione anticipata".I soggetti autorizzati ad attivare l'istituto della estinzione anticipata sono sia l'ente mutuatario che il pagatore della rata che la stessa Cassa depositi e prestiti in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare. Il primo adempimento è costituito dal versamento della differenza tra il capitale erogato e quello ammortizzato che potrà essere in capo sia al soggetto mutuatario/pagatore che alla Cassa depositi e prestiti. Dalla formulazione letterale del decreto per l'indennizzo occorre considerare:
Le rate di ammortamento residue vengono attualizzate attraverso i tassi, stabiliti mensilmente ai sensi del D.M. sui tassi del 28.2.03, cioè dovrebbe applicarsi l'equivalenza finanziaria per ciascuna durata. Infine il quinto comma attribuisce, alla Cassa depositi e prestiti, la discrezionalità di individuare fattispecie eccezionali che possano giustificare la non applicazione dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata per cause non imputabili ai soggetti. Per queste cause e per la procedura occorre attendere la tradizionale circolare dell'Istituto che verrà pubblicata sia sul sito dell'Istituto che in gazzetta ufficiale. 9 luglio 2003 CdA Cassa Deposti e Prestiti del 29 luglio 2003 : Saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso.Fai click qui per scaricare il documento con cui la CASSA DEPOSITI E PRESTITI ha determinato il saggio di interesse sui finanziamenti a tasso fisso. 9 luglio 2003 | ||
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